Art. 3.
(Incentivazione delle attività agroenergetiche).

      1. Tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia di origine agricola come definite dall'articolo 1, comma 2, sono considerate connesse a quella agricola, ai sensi e agli effetti di quanto previsto dall'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.
      2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, gli imprenditori agricoli singoli o associati possono stipulare intese di filiera e contratti quadro, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può promuovere la stipula di contratti di programma, finalizzati alla creazione e all'integrazione di filiere agroenergetiche sul territorio nazionale, nonché a favorire la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomasse e di biocarburanti di origine agricola.
      3. I contratti di programma di cui al comma 2 sono disciplinati tramite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. La sottoscrizione di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma di cui al presente articolo costituisce titolo preferenziale nei bandi pubblici per il conferimento di finanziamenti nell'ambito di iniziative e di progetti volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti e per l'accesso ad ogni fondo o incentivo pubblico i cui

 

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obiettivi siano coerenti con le finalità di cui alla presente legge.